Come anticipato nel nostro messaggio n. 57/2020 del 10 agosto 2020, l’articolo 97 del Decreto “Agosto” dispone che i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, di cui agli articoli 126 e 127 del DL n. 34/2020 , possono essere versati, senza applicazione di sanzioni o interessi,
Non sarà rimborsato quanto già versato.
A breve, Vi trasmetteremo l'importo complessivo dei versamenti sospesi restando in attesa di conoscere con quale modalità vorrete procedere al versamento dei suddetti importi.