L'ACQUIRENTE RISPONDE SOLO PER I DEBITI DEL RAMO CEDUTO
04 LUG 2015
L'ART. 2560 c.c. dice che: L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito .
Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
La Corte di cassazione, con la sentenza 13319/2015 del 30.06.2015, ha chiarito che quando a passare di mano non è l’intera azienda, ma solo un ramo di essa, l’acquirente risponde solo dei debiti afferenti al ramo trasferito.
La norma che regola la fattispecie è l’articolo 2560 del Codice civile, che è diretto a contemperare i diversi interessi perseguendo un duplice obiettivo, da un lato impedire che i creditori dell’imprenditore vengano privati di quei beni sui quali hanno fatto affidamento, dall’altro salvaguardare l’interesse economico della collettività e cioè, la facile circolazione dell’azienda.
La norma, che si applica nel caso di cessione dell’intera azienda prevede infatti che chi vende non è liberato da debiti precedenti il trasferimento d’azienda, aggiungendo poi che, nel suo trasferimento l’acquirente risponde solo dei debiti presenti nei libri contabili obbligatori.
La Cassazione, con la sentenza in commento, critica la decisione della Corte d’appello che aveva adottato il principio della contabilità unitaria e del debito unitario, introducendo un principio di afferenza del debito specifico al ramo d’azienda ceduto, sicché l’acquirente godrà della limitazione della sua responsabilità, ai soli debiti che risultano dai libri contabili obbligatori, riferibili quindi (solo) al ramo d’azienda trasferito senza poter mai essere chiamato a rispondere, (neppure pro quota), per i debiti (complessivi) della società cedente.