DALLA IMPREVEDIBILITA' DISCENDE LA NON SANZIONABILITA'
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

DALLA IMPREVEDIBILITA' DISCENDE LA NON SANZIONABILITA'

02 OTT 2017
La Corte di cassazione con l’Ordinanza n. 22153 ha stabilito che, in caso di omessi versamenti, per ovviare alla sanzionabilità, non basta la crisi di liquidità, ma occorre dimostrare di aver adottato ogni misura diretta ad per evitare la violazione.
La ricorrente aveva contestato, l’inapplicabilità di interessi e sanzioni poiché gli omessi versamenti erano dipesi dalla sopravvenuta crisi finanziaria con conseguente totale assenza di colpa.
Secondo la Corte il concetto di forza maggiore richiamato dall’articolo 6 del decreto legislativo 472/97 ed elaborato dalla Corte di giustizia (Corte Ue C-314/06), la non punibilità consegue alla forza maggiore, che si identifica nella sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. .
Secondo la Corte Europea insomma la causa di forza maggiore è il fatto che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto ed è per tale motivo che costituisce un’esimente al compimento di una violazione. 
 
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