CUMULABILITA' DEL SUPERBONUS TRA IMPRESA ED ACQUIRENTE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

CUMULABILITA' DEL SUPERBONUS TRA IMPRESA ED ACQUIRENTE

19 LUG 2021
L’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n. 433 del 23.6.2021 ha chiarito che agli acquirenti di immobili aventi i requisiti di cui di cui al comma 3 dell’art. 16 bis del TUIR, spetta la detrazione d’imposta del 110% su 96.000,00 (sisma-bonus-acquisti), anche se il costruttore ha beneficiato degli interventi di efficienza energetica e di miglioramento sismico di cui agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013.
L’Agenzia si era già occupata del cumulo delle detrazioni sulle spese sostenute per interventi edilizi e del così detto sisma bonus acquisti, dichiarando l’inesistenza di incompatibilità tra eco-bonus di cui all’art. 14 del DL 63/2013 ed il sisma-bonus acquisti di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, (risposta all’interpello del 2 febbraio 2021 n. 70), negando però, in linea di principio, la fruizione dei benefici sul medesimo immobile per il sisma-bonus.
La risposta all’interpello n. 433, sembra invece superare il citato principio e fondare le sue considerazioni sugli elementi di diritto posti al fondamento della risposta e cioè sul fatto che gli acquirenti di unità immobiliari possono beneficiare del sisma bonus acquisti se l’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare ha effettuato sull’intero edificio interventi di restauro conservativo e risanamento edilizio di cui alla lett. c) dell’art. 3 comma 1 del DPR 380/2001, oppure interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) del medesimo art. 3 comma 1 del DPR 380/2001.
Ricordiamo che gli acquirenti di immobili, possono beneficiare del sisma-bonus acquisti, di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, se l’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare ha effettuato sull’intero edificio un intervento di demolizione e ricostruzione prescindendo dalla qualificazione edilizia di ristrutturazione o di nuova costruzione, sicché, secondo l’attuale orientamento della Agenzia delle entrate avremo tre distinte ipotesi e cioè che se l’impresa di costruzione o ristrutturazione effettua sull’intero edificio interventi di demolizione e ricostruzione che
  1. integrano gli estremi della nuova costruzionenon può beneficiare di detrazioni edilizie sulle spese che sostiene per effettuare gli interventi, ma gli acquirenti possono beneficiare del sisma-bonus acquisti per l’acquisto delle unità immobiliari;
  2. integrano gli estremi della ristrutturazione, può beneficiare sia dell’eco-bonus che del sisma-bonus sulle spese che sostiene per effettuare gli interventi di efficienza energetica e di miglioramento sismico e di conseguenza gli acquirenti possono beneficiare solo della detrazione IRPEF acquisti, con conseguente preclusione al sisma-bonus acquisti;
  3. integrano interventi di ristrutturazione diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, oppure interventi di restauro conservativo e risanamento edilizio, può beneficiare sia dell’eco-bonus che del sisma-bonus sulle spese sostenute per effettuare gli interventi di efficienza energetica e di miglioramento sismico, senza pregiudicare il successivo diritto degli acquirenti di beneficiare della detrazione IRPEF acquisti.
 
 
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