L’Agenzia delle entrate con la
risposta all’interpello n. 433 del 23.6.2021 ha chiarito che agli
acquirenti di immobili aventi i requisiti di cui di cui al comma 3 dell’art. 16 bis del TUIR, spetta la detrazione d’imposta del 110% su 96.000,00 (sisma-bonus-acquisti),
anche se il costruttore ha beneficiato degli interventi di efficienza energetica e di miglioramento sismico di cui agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013.
L’Agenzia si era già occupata del cumulo delle detrazioni sulle spese sostenute per interventi edilizi e del così detto sisma bonus acquisti, dichiarando l’
inesistenza di incompatibilità tra eco-bonus di cui all’art. 14 del DL 63/2013 ed il sisma-bonus acquisti di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, (
risposta all’interpello del 2 febbraio 2021 n. 70), negando però, in linea di principio,
la fruizione dei benefici sul medesimo immobile per il sisma-bonus.
La risposta all’interpello n. 433, sembra invece superare il citato principio e fondare le sue considerazioni sugli elementi di diritto posti al fondamento della risposta e cioè sul fatto che gli acquirenti di unità immobiliari possono beneficiare del sisma bonus acquisti se l’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare ha effettuato sull’intero edificio interventi di restauro conservativo e risanamento edilizio di cui alla lett. c) dell’art. 3 comma 1 del DPR 380/2001, oppure interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) del medesimo art. 3 comma 1 del DPR 380/2001.
Ricordiamo che gli acquirenti di immobili, possono beneficiare del sisma-bonus acquisti, di cui al comma 1-
septies dell’art. 16 del DL 63/2013,
se l’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare ha effettuato sull’intero edificio un intervento di demolizione e ricostruzione prescindendo dalla qualificazione edilizia di ristrutturazione o di nuova costruzione, sicché, secondo l’attuale orientamento della Agenzia delle entrate avremo tre distinte ipotesi e cioè che se l’impresa di costruzione o ristrutturazione effettua sull’intero edificio interventi di demolizione e ricostruzione che
- integrano gli estremi della nuova costruzione, non può beneficiare di detrazioni edilizie sulle spese che sostiene per effettuare gli interventi, ma gli acquirenti possono beneficiare del sisma-bonus acquisti per l’acquisto delle unità immobiliari;
- integrano gli estremi della ristrutturazione, può beneficiare sia dell’eco-bonus che del sisma-bonus sulle spese che sostiene per effettuare gli interventi di efficienza energetica e di miglioramento sismico e di conseguenza gli acquirenti possono beneficiare solo della detrazione IRPEF acquisti, con conseguente preclusione al sisma-bonus acquisti;
- integrano interventi di ristrutturazione diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, oppure interventi di restauro conservativo e risanamento edilizio, può beneficiare sia dell’eco-bonus che del sisma-bonus sulle spese sostenute per effettuare gli interventi di efficienza energetica e di miglioramento sismico, senza pregiudicare il successivo diritto degli acquirenti di beneficiare della detrazione IRPEF acquisti.