CRITERIO DEI NETTI PATRIMONIALI INUTILIZZABILE SENZA LIBRO GIORNALE ATTENDIBILE E CON CHIUSURE E RIAPERTURE
16 DIC 2024
Il Tribunale di Venezia, nella sentenza 16.9.2024 n. 3198, ha stabilito, tra l'altro, che, con riguardo al criterio dei c.d. "netti patrimoniali", rilevante al fine di determinare il danno da illecita prosecuzione dell'attività sociale, ove i patrimoni netti della società vengano ricostruiti sulla base delle schede contabili (prive di valenza probatoria) e di un libro giornale acquisito in forza di un ordine di esibizione inammissibile e revocato, divenga impossibile l'utilizzazione del suddetto criterio, posto che uno dei due patrimoni netti da prendere a riferimento non può dirsi dimostrato nel "quantum". Neppure è possibile utilizzare altri criteri presuntivi di determinazione del danno, come quello della differenza tra attivo e passivo fallimentare, ove manchino i presupposti dell'assenza o della inattendibilità delle scritture contabili per fatto imputabile agli organi sociali.
Con riguardo alla posizione dei sindaci rispetto ad una anomala operazione imputata agli amministratori, inoltre, si sottolinea come nessuna responsabilità possa essere loro attribuita quando l'anomalia avrebbe potuto essere percepita soltanto attraverso uno specifico esame del contratto concluso dall'organo di gestione, dal momento che il controllo dei sindaci, ex art. 2403 c.c., non si estende all'esame di ogni singolo contratto stipulato dalla società, ma concerne solo le operazioni maggiormente significative.