CRIPTOVALUTE: QUALI OBBLIGHI FISCALI E DI MONITORAGGIO
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CRIPTOVALUTE: QUALI OBBLIGHI FISCALI E DI MONITORAGGIO

CRIPTOVALUTE: QUALI OBBLIGHI FISCALI E DI MONITORAGGIO

01 APR 2021
I Bitcoin come tutte le altre valute virtuali sono sempre di più utilizzate in alternativa al nostro euro, come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi.
Secondo la normativa antiriciclaggio (art. 1 comma 1 co. 1 del D.Lgs. 25.5.2017 n. 90), la caratteristica che contraddistingue le valute virtuali, risiederebbe nell’assenza del sottostante riconducibile ad una autorità pubblica e nel riconoscimento implicito di mezzo di scambio (o di investimento) ma non di pagamento.
Invero questi strumenti sono creati, memorizzati e utilizzati attraverso dispositivi digitali e vengono conservati in "portafogli elettronici" (wallet), sono liberamente accessibili e trasferibili dal soggetto che ne detiene le credenziali senza l'intervento di intemediari abilitati mediante codici crittografici e calcoli algoritmici (mining).
Fiscalmente, sono assimilati alle valute estere (l'Agenzia delle Entrate, si è adeguata alla giurisprudenza della Corte di Giustizia) come si può evincere nella Ris. 2.9.2016 n. 72 e dagli interpelli DRE Liguria 9.2.2018 n.903-47/2018 e DRE Lombardia 22.1.2018 n. 956-39/2018, con la conseguenza che per i soggetti che le detengono al di fuori del regime d'impresa, gli acquisti e le vendite (di valuta) non generano redditi imponibili per l’assenza della finalità speculativa (Ris. Agenzia delle Entrate 72/2016).
Tali operazioni determinano però plusvalenze imponibili (redditi diversi) ex art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR, allorquando lo scambio di valuta virtuale contro un'altra valuta - legale o virtuale - e viceversa, provenga da prelievo da portafogli elettronici (wallet) per i quali la giacenza media sia superiore a 51.645,69 euro, per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta.
La giacenza media va calcolata secondo il cambio di riferimento all'inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell'anno in cui si verifica il presupposto impositivo, utilizzando il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove è stata acquistata la valuta virtuale oppure, in mancanza, quello rilevato sul sito dove è stata effettuata la maggior parte delle operazioni, ovviamente, verificata rispetto all'insieme dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla loro tipologia (paper, hardware, desktop, mobile, web).
Per determinare la plusvalenza derivante dal prelievo dal wallet, che abbia superato la predetta giacenza media, occorre contrapporre il controvalore in euro della valuta acquistata al costo di acquisto dei Bitcoin (o, nel caso di acquisto per donazione, il costo sostenuto dal donante ai sensi dell'art. 68 co. 6 del TUIR), considerando cedute per prime le valute acquisite in data più recente (cfr. art. 67 co. 1-bis del TUIR).
Secondo l'Amministrazione finanziaria le valute virtuali vanno indicate nel quadro RW e segnatamente nella colonna 3 (codice individuazione bene) con il codice "14" denominato "Altre attività estere di natura finanziaria", il codice dello Stato estero (colonna 4) non è obbligatorio e le criptovalute non sono soggette ad IVAFE.
 
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