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CREDITO R&S: SE MANCA IL REQUISITO DI NOVITA' NON E' INESISTENTE

CREDITO R&S: SE MANCA IL REQUISITO DI NOVITA' NON E' INESISTENTE

4 OTT 2023
Con la sentenza n. 738 del 2023 la Corte di Giustizia delle Marche si è pronunciata in tema di ricerca e sviluppo evidenziando il corretto inquadramento giuridico della contestazione avente ad oggetto un credito di imposta ricerca e sviluppo indebitamente fruito in quanto privo del requisito di novità previsto dal Manuale di Frascati. Secondo i giudici d'appello tale fattispecie è riconducibile alla “non spettanza” del credito e non all'“inesistenza” con le importanti conseguenze che ne derivano sotto il profilo sanzionatorio (sanzioni al 30% e non al dal 100% al 200%). Non solo, ciò rileva anche con riguardo ai termini di accertamento che saranno quelli ordinari e non gli otto anni previsti per il credito inesistente. La sentenza, inoltre, pronunciandosi nel merito, respinge la tesi dell'Amministrazione finanziaria secondo cui nella valutazione della sussistenza del requisito di novità a nulla rileverebbe la registrazione del brevetto “di utilità”, ma sarebbe invece necessario un brevetto “di invenzione”. Secondo la Cgt la registrazione di un brevetto di utilità presuppone certamente l'innovazione riconoscendo, così, la spettanza del credito.



cgt.delle.marche.738.2023.ricercaesviluppo.pdf
 
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