Siamo lieti di condividere la sentenza della
Cgt di I grado di Rimini n. 201 del 2024, che ha visto difensore il nostro Studio, la quale ha accolto il ricorso di una società a cui l’erario aveva contestato l’utilizzo illegittimo di un
credito di ricerca e sviluppo.
Nel caso di specie la contribuente aveva effettuato compensazioni utilizzando i crediti d’imposta di cui all’art. 3 del D.L. 145/2013 per attività di ricerca e sviluppo (volta alla realizzazione di un infissi) che, secondo l’Agenzia delle Entrate, non presentava i requisiti di novità e incertezza previsti dal Manuale di Frascati.
La contribuente, tra le varie eccezioni, aveva eccepito la nullità dell’atto di recupero per violazione dell'onere della prova ex art. 7 comma 5 bis del d.lgs. 546/92, per difetto di motivazione e l'assenza di un parere tecinco del MISE.
La Corte accoglieva il ricorso giudicando "
coerente con la ratio legis, con la lettera della norma e con il principio di ragionevolezza, riconoscere la misura agevolativa anche per le spese sostenute per innovare beni, servizi, processi produttivi interni alla singola azienda".
La norma, proseguono i giudici, "
non richiede la creazione di privative industriali, di brevetti, o di modelli da registrare per la loro generalizzata innovatività ed originalità. Non richiede la registrazione dei risultati alla stregua delle opere dell'ingegno."
Inoltre, con riguardo alla contestazioni dell'Ufficio, la Corte rileva come queste siano "
prive di fondamento in quanto mere considerazioni deduttive, per quanto pregevoli, non idonee a smentire concretamente, con valore almeno di presunzione grave, la relazione tecnica e la certificazione contabile tempestivamente esibite dalla ricorrente, come impone la norma agevolativa".
cgt-i-rimini.ricercaesviluppo..pdf