CREDITO R&S:NULLITA' DELL'ATTO DI RECUPERO IN ASSENZA DEL PARERE TECNICO DEL MISE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
CREDITO R&S:NULLITA' DELL'ATTO DI RECUPERO IN ASSENZA DEL PARERE TECNICO DEL MISE

CREDITO R&S:NULLITA' DELL'ATTO DI RECUPERO IN ASSENZA DEL PARERE TECNICO DEL MISE

20 SETT 2022
Siamo lieti di condividere la sentenza della Ctp di La Spezia n. 276 del 2022, che ha visto difensore il nostro Studio, la quale ha accolto il ricorso di una società a cui l’erario aveva contestato l’utilizzo illegittimo di un credito di ricerca e sviluppo. Nel caso di specie la contribuente aveva effettuato compensazioni utilizzando i crediti d’imposta di cui all’art. 3 del D.L. 145/2013 per attività di ricerca e sviluppo (volta alla realizzazione di un software) che, secondo l’Agenzia delle Entrate, non presentava i requisiti di novità e incertezza previsti dal Manuale di Frascati. La contribuente, tra le varie eccezioni, aveva eccepito la nullità dell’atto di recupero per mancanza del parere del MISE, rilevando che le contestazioni mosse dall’Agenzia delle Entrate erano state formulate solo all’esito di una verifica di tipo documentale, ovvero, senza l’ausilio di soggetti dotati di specifiche conoscenze in materia di tecnologie informatiche. L'eccezione è stata accolta dalla Commissione, la quale ha affermato che per poter valutare se il progetto avviato dalla società rispettasse il principio di novità (peraltro, da interpretare non in termini assoluti, bensì, come sembrano imporre normativa e prassi, in termini tali da includere anche l’accrescimento delle tecnologie o conoscenze esistenti) sarebbe stato necessario acquisire il parere del Ministero dello Sviluppo Economico. La Ctp, pur riconoscendo che l'acquisizione del parere del Ministero costituisce una facoltà e non un obbligo, afferma che "tale facoltà, a fronte di problematiche tecniche di complessità non trascurabile, avrebbe dovuto essere esercitata". A parere dei giudici, quindi, “l'Agenzia delle Entrate non può rivendicare il possesso di conoscenze di natura tecnico-scientifica tali da permettere una congrua e tecnicamente appropriata disamina circa la rispondenza delle attività di ricerca e sviluppo ai parametri normativamente previsti per la fruizione del credito d'imposta”. In assenza del parere, infatti, le motivazioni esposte dall'Agenzia nell'atto di recupero "si pongono di fatto sullo stesso piano delle altrettanto articolate deduzioni difensive e, quindi, appaiono intrinsecamente insufficienti a legittimare la pretesa impositiva".
 


ctp-laspezia.credito.ricerca.e.sviluppo.parere.mise.pdf
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