CREDITO D'IMPOSTA DEL 60% (SANIFICAZIONE AMBIENTI E STRUMENTI DI LAVORO)
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
CREDITO D'IMPOSTA DEL 60% (SANIFICAZIONE AMBIENTI E STRUMENTI DI LAVORO)

CREDITO D'IMPOSTA DEL 60% (SANIFICAZIONE AMBIENTI E STRUMENTI DI LAVORO)

13 AGO 2020
Cari colleghi, prima di andare in ferie non dimenticatevi che che entro il prossimo 07 settembre 2020 è possibile inviare telematicamente all’Agenzia Entrate la “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” (DPI) per la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, al fine di usufruire del  credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio da COVID-19, ai sensi del art. 125, DL n. 34/2020.
 
AMBITO SOGGETTIVO
Il bonus in esame può essere usufruito dai seguenti soggetti:
 
  • imprenditori individuali / snc / sas che producono reddito d’impresa “indipendentemente dal regime contabile adottato”;
  • spa / sapa / srl / società cooperative / società di mutua assicurazione / società europee / società cooperative europee residenti in Italia (ex art. 73, comma 1, lett. a, TUIR);
  • Enti pubblici / privati diversi dalle società / trust residenti in Italia con oggetto esclusivo / principale l’esercizio di attività commerciali (ex art. 73, comma 1, lett. b, TUIR);
  • stabili organizzazioni di società / enti / trust non residenti in Italia (ex art. 73, comma 1, lett. d, TUIR);
  • lavoratori autonomi, anche in forma associata ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR;
  • enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti)
 
AMBITO OGGETTIVO
Il beneficio è riconosciuto per le spese, sostenute nel 2020, di:
 
  • sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l’attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività
Sul punto, nella citata Circolare 20/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
 
  • per attività di sanificazione deve intendersi le attività finalizzate a eliminare / ridurre “a quantità non significative” la presenza del virus COVID-19 sulla base di apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli vigenti;
  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza)  “in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna”;
  • acquisto di:
-     DPI (ad esempio, mascherine chirurgiche / Ffp2 / Ffp3 / guanti / visiere / occhiali protettivi / tuteprotettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE;
-     prodotti detergenti / disinfettanti;
-     dispositivi di sicurezza diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE;
-     dispositivi (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.
Sul punto, nella Circolare 20/E, l’Agenzia delle Entrate specifica che:
  • sono agevolabili soltanto le spese per l’acquisto di DPI certificati conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE. A tal fine, il beneficiario deve conservare la relativa documentazione da esibire in caso di controllo;
  • sono agevolabili anche le spese per la sanificazione delle attrezzature, anche se non utilizzate per finalità sanitarie;
  • rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per l’acquisto di abbigliamento protettivo, non necessariamente correlato alla sanificazione, in quanto comunque correlati a prevenire / contenere l’epidemia COVID-19. Anche in tal caso è necessario che i beni siano certificati conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE.
MODALITÀ E TERMINI DI UTILIZZO
Il credito d’imposta spettante è pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle predette spese sostenute nel 2020.
La stessa Agenzia precisa che, l’imputazione delle spese va effettuata:
secondo il criterio di cassa, ossia alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi / investimenti a cui si riferiscono i pagamenti, per i lavoratori autonomi / enti non commerciali, nonché per le imprese individuali / società di persone in contabilità semplificata,
– secondo il criterio di competenza, ossia alle spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali / società / enti commerciali / enti non commerciali in contabilità ordinaria.
Il calcolo del credito spettante va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA (ovvero IVA compresa se indetraibile)
Nota bene: l’ammontare massimo del credito d’imposta effettivamente fruibile potrà essere minore di quanto indicato. Ai fini del rispetto dello stanziamento previsto del decreto Rilancio per il credito di imposta (pari a 200 milioni di euro), secondo quanto indicato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 259854/2020, l’importo del credito che sarà riconosciuto sarà pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con apposito provvedimento dell’Agenzia, che sarà emanato entro l’11 settembre 2020. La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. La percentuale, quindi, sarà pari al 100% nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, mentre sarà minore al 100% se l’importo complessivo dei crediti d’imposta richiesti è superiore al limite di spesa.
Il credito può essere utilizzato dai beneficiari:

in compensazione tramite mod. F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate renderà nota la
percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario.
– nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata, e pertanto nel mod. REDDITI 2021.
 
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