Il Trib. di Teramo 19.4.2021 ha chiarito che la locuzione "mancanza di voto", atteso il tenore letterale e la ratio legis, deve essere intesa in senso estensivo e comprensiva non solo del silenzio/rifiuto ma anche del diniego espresso dell'Erario e/o degli enti previdenziali e assistenziali.
Pur nel silenzio della legge, la nuova disciplina non ha natura eccezionale e si applica, in via analogica, anche al concordato fallimentare, sussistendo una lacuna normativa per l'ipotesi della votazione contraria del creditore pubblico e del potere di omologazione forzata.
Rafforza tale soluzione anche la lettura sistematica con la nuova disciplina del cram down fiscale per gli accordi di composizione della crisi di cui all'art. 12 co. 3-quater della L. 3/2012 (art. 4-ter del DL 137/2020 conv. L. 176/2020).
Ai fini del cram down, la valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria è svolta con la relazione di cui all'art. 124 co. 3 del RD 267/42 del consulente nominato dal Tribunale.
La natura processuale delle nuove norme consente la loro applicazione anche per le procedure pendenti al 4.12.2020, a condizione che non siano ancora state concluse le operazioni di voto e, per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, non sia stata ancora presentata la domanda di omologazione del fascio di accordi di cui la transazione fa parte.