COSTITUISCE REATO UTILIZZARE FONDI ESTERI OGGETTO DI EVASIONE
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COSTITUISCE REATO UTILIZZARE FONDI ESTERI OGGETTO DI EVASIONE

COSTITUISCE REATO UTILIZZARE FONDI ESTERI OGGETTO DI EVASIONE

14 GIU 2016

"integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio - essendo tale reato a forma libera ed a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive - il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un’altra banca."
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24401 ha riconosciuto la giurisdizione italiana per il reato di riciclaggio quando nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo una parte della condotta che abbia oggettivo rilievo per la configurazione dell’illecito, nonchè ogni volta in cui il  trasferimento di denaro di provenienza delittuosa sia stato fatto transitare da un conto corrente ad un altro, con diversa intestazione e diverso istituto bancario.
Ogniqualvolta in cui un imprenditore investa consapevolmente danaro proveniente da frode fiscale, anche se commessa da un terzo soggetto, incorre nella violazione della normativa antiriciclaggio, che si considera commesso in Italia allorquando ricorrano più elementi sintomatici, indicativi della consumazione del reato, anche solo in parte accaduti nel territorio italiano.

cassazione-riciclaggio_24401_2016.pdf

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