CORONAVIRUS: DONAZIONI DEDUCIBILI SENZA LIMITI DAL REDDITO D'IMPRESA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
CORONAVIRUS: DONAZIONI DEDUCIBILI SENZA LIMITI DAL REDDITO D'IMPRESA

CORONAVIRUS: DONAZIONI DEDUCIBILI SENZA LIMITI DAL REDDITO D'IMPRESA

19 MAR 2020
Più leggo il provvedimento (DL 18/2020) più mi accorgo che i nostri politici sono inadeguati a rappresentare gli italiani, o meglio, considerando che l’esecutivo non è selezionato sulla base delle capacità tecniche acquisite, (a scuola o sul campo), mi rendo conto che i dirigenti di cui si avvalgono, non sono nemmeno in grado di indirizzarli nelle scelte necessarie a far fronte alla attuale emergenza.
In quello che definirei lo specchio della attuale classe politica, (cioè il DL 18/2020), fa però eccezione l’art. 66 che introduce una detrazione dall’IRPEF nella misura del 30% per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
Insomma, da una parte la resa definitiva dello stato, che non sa reperire risorse straordinarie nemmeno in questi momenti di “guerra”, dall’altra una richiesta di aiuto che da tecnico mi accingo a commentare, onde rendere più agevole la eventuale manifestazione di solidarietà degli italiani verso i nostri connazionali, malati incolpevolmente, da un mondo forse troppo globalizzato.
Per gli imprenditori le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020 sono deducibili sena limiti dal reddito di impresa, non considerandosi esse destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Ovviamente restano in essere tutte le altre "vecchie" agevolazioni fiscali previste per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale.
Rimangono cioè in essere la detrazione d’imposta per i soggetti IRPEF (applicabile con il concetto di cassa) e la deduzione dal reddito imponibile per gli imprenditori.
Rimangono cioè deducibili, senza alcun limite, le erogazioni liberali a favore delle Aziende Ospedaliere Universitarie, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università, quelle effettuate a favore degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sia pubblici che privati (risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 68/2010 e n. 87/2011) e quelle previste a favore dei soggetti indicati nell’art. 10 del TUIR.
Rimangono altresì deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato sino a 70.000 euro annui, (ex art. 14 comma 1 del DL 35/2005), le erogazioni liberali, (anche in natura e penso ai respiratori, alle mascherine, ai guanti …), effettuate a beneficio di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica e le erogazioni liberali,  nel limite del 2% del reddito dichiarato, effettuate a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto o finalità di ricerca scientifica, nonché contributi, donazioni e oblazioni erogate a favore di ONG (ex art. 100 comma 2 del TUIR).
Ricordo infine che la cessione a titolo gratuito di beni (macchinari, mascherine di protezione, camici, lettini, prodotti disinfettanti), nei confronti di ospedali o di altri enti di cura, devono essere trattati diversamente a seconda che la produzione o commercializzazione di tali beni costituisca o meno oggetto dell’attività esercitata e cioè nel caso in cui i beni ceduti non siano oggetto dell’attività propria dell’impresa, la cessione è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 2 comma 2 n. 4 del DPR 633/72, viceversa la detrazione dell’imposta assolta “a monte” è  riconosciuta, solamente se il bene è di costo unitario non superiore a 50 euro.
Nel caso in cui siano ceduti beni relativi all’attività dell’impresa, l’operazione è rilevante ai fini IVA e l’imposta assolta  è detraibile prescindendo dal costo unitario del bene.
 
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