La Ctr del Lazio con sentenza 597/2/2019 ha confermato l'orientamento della Corte di legittimità, affermando che è legittimo il disconoscimento delle agevolazioni alle coop, ove si dimostri che la veste mutualistica funge da copertura a una normale attività d'impresa.
Spetta infatti all'amministrazione finanziaria disconoscere i privilegi laddove sia dimostrato che la qualifica di società cooperativa è un mero schermo all'attività d'impresa.
Secondo i Giudici infatti l'attività degli organi di vigilanza (MISE), ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 220/02, è diretta all'accertamento dei soli requisiti soggettivi della società cooperativa, mentre il potere di accertamento spetta al fisco che aveva nella fattispecie rilevato solo adempimenti formali,contestato i verbali di assemblea sintetici e privi di riferimenti specifici alle attività sociali, l’inesistenza di documentazione attestante la convocazioni delle assemblee, le dichiarazioni rese dal legale rappresentante riguardo ai compensi percepiti da quattro soci, veri domini della società.