Il segreto bancario non può costituire motivo di rifiuto dello scambio di informazioni» tra Italia e San Marino. FONTE segreteria di Stato per le Finanze, commento all'art. 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta con l’Italia. La circolare chiarisce che in virtù della Convenzione sottoscritta con l’Italia, l'Ufficio centrale di collegamento, ha il «potere di accedere, direttamente o indirettamente, alle informazioni detenute da istituti bancari o altri istituti finanziari e di fornire tali informazioni all’autorità richiedente italiana»