CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I NEGOZI NEI CENTRI STORICI
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I NEGOZI NEI CENTRI STORICI

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I NEGOZI NEI CENTRI STORICI

16 NOV 2020
Con il Provvedimento Prot. n. 0352471/2020 del 12.11.2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello dell’istanza di contributo a fondo perduto per gli esercenti in centri storici previsto dall’art. 59, comma 1, D.L. 104/2020, cd. Decreto Agosto, definendone altresì le modalità e i termini di presentazione.
L’istanza potrà essere presentata a decorrere dal prossimo 18 novembre e fino al 21 gennaio 2021.
Il contributo a fondo perduto è concesso ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti (centri storici)  dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Si tratta dei seguenti 29 comuni: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino e Bari.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel mese di giugno 2019.
Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all'art. 58 per le imprese della ristorazione, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
Per quanto riguarda le informazioni che devono essere riportate nell’istanza, il Provvedimento in esame dispone che andrà indicato:
  • il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
  • il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica;
  • l’indicazione se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 eurosono superiori a 400.000 euro fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro;
  • l’indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019, barrando la relativa casella;
  • l’indicazione se il soggetto richiedente esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 59 del decreto barrando la relativa casella;
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, realizzati nelle zone interessate, nonché il codice catastale dei predetti comuni.
  • l’Iban del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
  • la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza;
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza.
L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, una delle seguenti percentuali:
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;
  • 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000.
L’ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche; tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019.
Quanto alle modalità di trasmissione dell’istanza, il Provvedimento dispone che l’istanza venga  predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale Fatture e corrispettivi.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’Iban indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.
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