Contrasto alle indebite compensazioni di crediti in F24 effettuate tramite Mod. F24
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Contrasto alle indebite compensazioni di crediti in F24 effettuate tramite Mod. F24

Contrasto alle indebite compensazioni di crediti in F24 effettuate tramite Mod. F24

02 GEN 2020
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 la Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 di conversione, con modificazioni, del DL n. 124/2019. La Legge n. 157/2019, in vigore dal 25 dicembre 2019, reca “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.
Di seguito si propone una disamina della novità in materia di contrasto alle indebite compensazioni.
 
Al fine di rafforzare e ampliare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite Mod. F24, l’articolo 3 del DL n. 124/2019 (confermato nella medesima versione dalla Legge di conversione) ha apportato due modifiche sostanziali.
 
In particolare, a seguito della modifica dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997 è previsto che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel Mod. F24:
 
  • del credito IVA annuale / trimestrale,
  • del credito IRPEF / IRES / IRAP (NOVITA’)
 
per importi superiori a euro 5.000 annui, può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito.
 
In base alle nuove disposizioni, pertanto, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dal 1° gennaio 2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione.
 
Alla luce della formulazione della norma, tale novità sembra non coinvolgere i crediti di ritenute operate dal sostituto d’imposta. Ciò premesso, i suddetti crediti sebbene di importo superiore a euro 5.000 dovrebbero poter continuare ad essere recuperati già dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione e dunque prima del termine di presentazione del Mod. 770 (31 ottobre).
 
Ulteriore novità, che coinvolge anche i sostituti d’imposta, deriva dalla modifica dell’art. 37, comma 49-bis del DL n. 223/2006, introdotta dall’art. 3, comma 2 del DL n. 124/2019, in base alla quale per poter utilizzare in compensazione nel Mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive / IRAP, nonchè i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, è necessaria la presentazione del Mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.
 
Pertanto anche le compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e, si ritiene, anche dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da Modello 730 e bonus 80 euro) comportano l’obbligo di presentazione del Mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
 
Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO
Ai sensi dell’art. 37, comma 49-ter, DL n. 223/2006, l’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei Mod. F24 contenenti compensazioni “a rischio”, per finalità di controllo.
Con l’introduzione del nuovo comma 49-quater al predetto art. 37 è previsto che, qualora a seguito di tale attività di controllo, i crediti indicati nel mod. F24, risultino non utilizzabili:
 
  • l’Agenzia comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del Mod. F24 al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento;
  • è applicata la sanzione prevista dal nuovo comma 2-ter dell’art. 15, D.Lgs n. 471/1997, pari al 5%, per importi fino a euro 5.000, e pari a euro 250 per importi superiori a euro 5.000 per ciascuna delega non eseguita
Non è applicabile il c.d. “cumulo giuridico” ex art. 12, D.Lgs n. 472/1997.
 
Le nuove sanzioni sono applicabili ai Mod. F24 presentati a decorrere dal mese di marzo 2020.
 
Il contribuente, entro 30 giorni, può fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito a elementi non considerati / valutati erroneamente dalla stessa.
 
L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita qualora il contribuente provveda a pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
 
L’Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione del Mod. F24.
 
Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.
 
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