CONTRADDITTORIO PREVENTIVO ALLA CONSULTA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

CONTRADDITTORIO PREVENTIVO ALLA CONSULTA

21 GEN 2018
La Commissione tributaria provinciale di Siracusa ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell’obbligatorietà del contraddittorio preventivo, poichè le norme richiamate non prevedono l’instaurazione del contraddittorio prima dell’emissione dell’avviso di accertamento,(gazzetta ufficiale serie speciale n. 48 del 5 dicembre 2018).
L'Ordinanza ricorda che l’articolo 12, comma 7 della legge 212/2000, riconosce al contribuente il diritto a ricevere copia del verbale con cui si concludono le operazioni di accertamento e dispone un termine di 60 giorni per le controdeduzioni, solo nell'ipotesi in cui l’amministrazione abbia effettuato un accesso, un’ispezione o verifica nei locali destinati all’attività del contribuente, con ciò violando l’articolo 117, comma 1 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato nel rispetto degli obblighi internazionali, quale l’obbligo assunto con l’adesione alla Cedu (ratificata con legge 848/55).
Inoltre tale procedura darebbe in contrasto con gli articoli 3, 24, 53, 111 e 117 della Costituzione, poichè l’assenza del contraddittorio nella fase immediatamente precedente l’adozione dell’avviso di accertamento viola, sia l’articolo 1 Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo dell’irragionevole compressione dei beni privati al di fuori del canone di proporzionalità, che l’articolo 6 della Convenzione per la conseguente compromissione della posizione del contribuente, non solo nella fase procedimentale, ma anche nella successiva fase processuale, posticipando il contraddittorio nella fase processuale e così determinando un irragionevole ampliamento dei tempi di durata del processo.
Tali principi sono stati recentemente riaffermati dai giudici di merito (Ctr Milano, 4400/2018), coerentemente con la pronuncia della Corte (152/2018), con la quale la Corte costituzionale ha ribadito che l’interlocuzione preventiva con il contribuente è essenziale quando la verifica amministrativa non ha contenuti esclusivamente cartolari, ma è caratterizzata da margini interpretativi ipotesi ricavabile anche dagli articoli 6 e 10 dello Statuto.
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