Che piacere sapere che c'è qualcuno che condivide gli stessi principi e che studia le stesse norme, che tutti dovrebbero conoscere, soprattutto quando questi hanno deciso di fare il Giudice.
Sul contraddittorio obbligatorio si è detto di tutto ed il contrario di tutto, ma lo scoramento si è accentuato allorquando anche il nostro faro e cioè la Corte di Cassazione, ha cominciato a sentenziare al di fuori delle regole, nel dispregio delle fonti e per mere esigenze di cassa.
Ecco perchè val la pena di ricordare che il Giudice
deve sempre disapplicare la norma contrastante con il diritto comunitario e tale affermazione è ancor più vera
quando si tratti di
contraddittorio che lo ribadiamo, deve sempre essere effettuato, sia che riguardi tributi armonizzati che non armonizzati.
La
Commissione Tributaria Regionale dell'emilia Romagna con la
sentenza 1932/14/ 2017 (presidente Cocchi, relatore Labanti) ha infatti affermato che
il diritto al contraddittorio deve essere riconosciuto anche quando la legge lo esclude.
Secondo tale condivisibile visione dell'ordinamento, il diritto al contraddittorio deve sempre essere riconosciuto.
Infatti, quando il contribuente è destinatario di un atto produttivo di effetti per lui sfavorevoli, egli deve avere il diritto di manifestare le proprie ragioni, prima dell’emissione dell’atto.
I Giudici, interpretando i principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza 132/15, hanno così ricordato che il contraddittorio (anche preventivo ed anche se non previsto), è espressione di civiltà giuridica derivante dall'applicazione dei principi costituzionali del diritto di difesa e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione che dell'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente.
La sentenza della
Corte Costituzionale n. 132/15, ha infatti affermato che il
contraddittorio costituisce principio fondamentale immanente nell’ordinamento,
anche in difetto di espressa previsione normativa e la sanzione che ne consegue è la nullità dell'atto.
Insomma, in assenza di un corretto contraddittorio,
il giudice deve disapplicare la legge contrastante con il diritto comunitario, in funzione della potestà legislativa condizionata al rispetto degli obblighi internazionali in ottemperanza all'
articolo 117 della Costituzione.
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