CONTRADDITTORIO: NULLITA' DELL'ATTO EMESSO ANTE TEMPUS
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CONTRADDITTORIO: NULLITA' DELL'ATTO EMESSO ANTE TEMPUS

CONTRADDITTORIO: NULLITA' DELL'ATTO EMESSO ANTE TEMPUS

07 FEB 2018

La Corte Cassazione con la sentenza 2873/18,  ha stabilito che è illegittimo l’avviso di accertamento IVA emesso prima del termine  prescritto dall'art. 12 comma 7 della L. 212/2000. che stabilisce che «Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza»
La mancata instaurazione del contraddittorio comporta la nullità dell'atto ma il contribuente deve spiegare le ragioni «non meramente dilatorie» che avrebbe esplicitato in tale sede se fosse stato ascoltato dall’agenzia delle entrate. 
I Giudici hanno così potuto ribadire quanto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 24823/2015 nella quale hanno stabilito che il contraddittorio endoprocedimentale,  è sempre obbligatorio per tributi armonizzati in ambito Ue, incombendo sul contribuente l'obbligo di illustrare alla commissione di merito le motivazioni che avrebbe esibito in sede amministrativa.

contraddittorio-ed-accertam-ante-tempus.pdf

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