CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE OBBLIGATORIO ANCHE PER L'IMPOSTA DI REGISTRO
17 GIU 2022
La Corte di Cassazione con sentenza n. 12412 del 2022 ha affermato che “Il termine dilatorio di 60 giorni, previsto dal comma 7, articolo 12 dello Statuto del contribuente secondo cui il mancato rispetto del quale comporta la nullità dell’accertamento, si applica anche per le violazioni in tema di imposta di registro. Infatti l’amministrazione è sempre gravata di un obbligo generale di contraddittorio endo-procedimentale e quindi sussiste l’espresso richiamo recato dall’articolo 53-bis del Dpr 131 del 1986.” La Suprema Corte, richiamando precedenti pronunce, ricorda che il contraddittorio endo-procedimentale è espressamente previsto dal citato art. 12, comma 7, con valutazione di necessarietà ex ante e conseguente nullità dell'accertamento in caso di omissione, nella specifica ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività; e ciò vale anche per l'ipotesi di accessi cd. istantanei, ossia volti alla sola acquisizione della documentazione posta a fondamento dell'accertamento. Nel caso di specie, la verifica nei confronti della contribuente era avvenuta con accesso in loco ed era sfociata in un primo processo verbale di constatazione dell'imposta asseritamente evasa, con emissione dell'avviso di accertamento senza il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, applicabile invece anche in tema di imposta di registro giusta il richiamo di cui all'articolo 53 bis TUR.