Una timida ma interessante sentenza della Corte di Cassazione ripropone incidentalmente la vexata quaestio del contraddittorio endo-procedimentale, riconoscendolo ma limitandolo ai soli tributi armonizzati.
Secondo la Corte, la violazione di tale obbligo non comporterebbe di per se' l’invalidità dell’atto impositivo, poichè è il contribuente a dover contestare ed esplicitare le ragioni che avrebbero potuto consentire l'accoglimento della doglianza già in sede istruttoria.
Inoltre il richiamato obbligo (di contraddittorio), esisterebbe anche per gli accertamenti a tavolino, ma solo per i tributi armonizzati (sic).
Come può solo enunciarsi la nullità "parziale" di un avviso di accertamento che notoriamente è portatore di una pretesa sia di tributi interni che di tributi armonizzati?
Chi fa il Giudice deve fare il Giudice e cioè deve applicare la legge soprattutto quando essa è sovraordinata, (è dal 1960 che la Corte UE ribadisce l'obbligo di contraddittorio), senza doversi occupare delle esigenze di cassa, di cui per legge si deve occupare un'altra categoria di uomini.