CONTINUITA' E MIGLIORE SODDISFAZIONE DEI CREDITORI (DLgs. 17.6.2022 n. 83)
17 AGO 2022
Il concordato in continuità aziendale di cui al DLgs. 14/2019 è stato innovato dal DLgs. 83/2022, rivisitando il rapporto tra continuità e tutela del credito. La continuità è posta sullo stesso piano della soddisfazione dei creditori: l'art. 47 prevede che tribunale apra il concordato in continuità verificata la "ritualità della proposta"; la domanda è inammissibile solo se "il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori …e alla conservazione dei valori aziendali".
Quest'ultima diventa, quindi, un "valore-fine" degno di tutela solo se strumentale alla (miglior) soddisfazione dei creditori.
Sono state rivisitate le condizioni per qualificare il concordato come in continuità.
L'art. 84 del DLgs. 14/2019 non dispone più che, a tale scopo, le risorse utilizzate per il soddisfacimento dei creditori derivino prevalentemente dalla prosecuzione dell'attività, essendo ora sufficiente che i creditori siano soddisfatti con tali risorse anche in misura non prevalente. È venuta meno la presunzione legale che considerava sussistente la prevalenza quando i flussi di cassa attesi dalla continuità per almeno 2 anni fossero generati da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media dei lavoratori in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso.
Non è neppure necessario che la forza lavoro venga mantenuta in tale quantità minima almeno per l'anno successivo all'omologazione. I posti di lavoro, nel concordato in continuità, sono preservati "nella misura massima possibile".