CONTENZIOSO TRIBUTARIO SUL MODULO RW
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

CONTENZIOSO TRIBUTARIO SUL MODULO RW

15 FEB 2014
È noto che i dati bancari raccolti nell’ambito di rogatorie internazionali non possono costituire mezzo di prova nell’ambito del processo tributario, qualora l’accordo di cooperazione giudiziaria ne preveda, il vincolo di utilizzo per il contrasto delle infrazioni penali. Nell’ambito della maggior parte delle convenzioni è contenuto il principio di specialità e cioè il principio che impone allo stato richiedente di non utilizzatore le informazioni, gli atti e i documenti trasmessi, per fini diversi da quelli indicati nella domanda. L’atto di contestazione afferente alla violazione del quadro RW, comporta la sola violazione amministrativa, onde per cui mal si comprende come possa essere utilizzato con tanta facilità dagli uffici, che hanno ottenuto quei documenti per il tramite di supposte violazioni penali (18). Al riguardo, giova rilevare che la stessa giurisprudenza di merito (19), ha avuto modo di chiarire, che la documentazione bancaria ottenuta a mezzo di una rogatoria internazionale soggiace al vincolo di specialità, con la conseguenza che sono da considerare irrilevanti, (e quindi inutilizzabili), i dati raccolti nell’ambito di un procedimento penale ed utilizzati nell’ambito di procedimento amministrativo qual è quello riguardante la compilazione del modulo RW.

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