Con la risposta a interpello 5.8.2022, la DRE Venetoha precisato che, ai fini dell'applicazione del regime di realizzo controllato ex art. 177 co. 2-bis del TUIR, sia la società acquirente/conferitaria, sia la società acquistata/scambiata, devono essere soggetti indicati dalla nell'art. 73 co. 1 lett. a) del TUIR, ossia società di capitali residenti.
Pertanto, del citato regime non possono beneficiare le società le cui quote conferite siano società di persone.