CONDOMINIO E SUPEBONUS 110%: COME SI CALCOLA LA SPESA MASSIMA AMMISSIBILE (TRE PRINCIPI DA RICORD.)
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
CONDOMINIO E SUPEBONUS 110%: COME SI CALCOLA  LA SPESA MASSIMA AMMISSIBILE (TRE PRINCIPI DA RICORD.)

CONDOMINIO E SUPEBONUS 110%: COME SI CALCOLA LA SPESA MASSIMA AMMISSIBILE (TRE PRINCIPI DA RICORD.)

22 GEN 2021
L'amministrazione finaziaria nei suoi documenti di prassi ha chiarito come si determina il plafond delle spese massime ammissibili ai fini dell'ECO-SISMA BONUS 110%.
Il primo principio da ricordare, per chi si cimenta in tale impresa, è che la spesa massima ammissibile va determinata su tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio, comprese le pertinenze, anche se non riscaldate, purchè non siano poste in edifici diversi da quello oggetto degli interventi agevolati, (circolare 30/E/2020).
In sostanza e praticamente in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8 i limiti riconosciuti per ciascuna spesa specifica.
Il secondo principio affermato dall'amministrazione finanziari è che alla determinazione del plafond massimo ammissibile (delle spese agevolate con il superbonus) concorrono anche gli immobili "... di categoria A/1 presenti nell’edificio", seppure detti immobili, com'è noto, non siano ammessi singolarmente al superbonus perchè considerati di lusso.
Il terzo principio richiamato dalla Agenzia delle entrate nel paragrafo 2 della circolare 30/E/2020 è che nel caso in cui vi siano interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali nei quali la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza sia superiore al 50 per cento, ai fini della determinazione del plafond ammesso ai fini del superbonus vanno conteggiate anche le unità immobiliari non residenziali, (es. uffici, studi, negozi)
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