CONDANNATO L'ERARIO CHE SI OPPONE AL CRAM DOWN
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CONDANNATO L'ERARIO CHE SI OPPONE AL CRAM DOWN

CONDANNATO L'ERARIO CHE SI OPPONE AL CRAM DOWN

16 MAR 2024
La fattispecie esaminata dal Tribunale di Taranto 7.3.2024 in materia di cram down fiscale nel concordato preventivo presenta alcune particolarità.
Sulla proposta di transazione di cui all'art. 182-ter del RD 267/42 le pubbliche amministrazioni competenti non avevano espresso adesione. Al termine delle operazioni di voto, era emerso che la non adesione alla transazione fiscale e contributiva di Agenzia delle Entrate ed INPS era stata rilevante ai fini del mancato raggiungimento del quorum di cui all'art. 177 del RD 267/42.
Ricorrendone le condizioni, quindi, il Tribunale ha aperto il procedimento per cram down, di cui all'art. 180 del RD 267/42, nella cui procedura si è costituito l'Erario insistendo per il rigetto.
L'opposizione dell'Erario al cram down, peraltro, osservano i giudici, non si fonda su una asserita non convenienza del concordato rispetto alla liquidazione.
Posta la natura contenziosa del procedimento di omologazione avviato - svolgendosi nella contrapposizione fra una parte (la società debitrice) che chiede di accedere alla soluzione concordataria e un'altra (il creditore opponente) che contesta lo stesso diritto - ha rilevato la necessità che le spese di giudizio seguano la regola della soccombenza e le ha, quindi, poste a carico dell'Amministrazione finanziaria.
 
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