La fattispecie esaminata dal Tribunale di Taranto 7.3.2024 in materia di cram down fiscale nel concordato preventivo presenta alcune particolarità.
Sulla proposta di transazione di cui all'art. 182-ter del RD 267/42 le pubbliche amministrazioni competenti non avevano espresso adesione. Al termine delle operazioni di voto, era emerso che la non adesione alla transazione fiscale e contributiva di Agenzia delle Entrate ed INPS era stata rilevante ai fini del mancato raggiungimento del quorum di cui all'art. 177 del RD 267/42.
Ricorrendone le condizioni, quindi, il Tribunale ha aperto il procedimento per cram down, di cui all'art. 180 del RD 267/42, nella cui procedura si è costituito l'Erario insistendo per il rigetto.
L'opposizione dell'Erario al cram down, peraltro, osservano i giudici, non si fonda su una asserita non convenienza del concordato rispetto alla liquidazione.
Posta la natura contenziosa del procedimento di omologazione avviato - svolgendosi nella contrapposizione fra una parte (la società debitrice) che chiede di accedere alla soluzione concordataria e un'altra (il creditore opponente) che contesta lo stesso diritto - ha rilevato la necessità che le spese di giudizio seguano la regola della soccombenza e le ha, quindi, poste a carico dell'Amministrazione finanziaria.