CONCORSO IN BANCAROTTA AI SINDACI CHE NON HANNO ACQUISITO LE INFORMAZIONI PER IMPEDIRE L'EVENTO
28 NOV 2017
La Suprema Corte non ha ancora definito un criterio uniforme per la individuazione della responsabilità penale dei componenti del Collegio sindacale, che rivestono una posizione di garanzia in relazione alle condotte delittuose poste in essere dagli amministratori societari.
Infatti, esistono decisioni nelle quali si è correttamente sottolineata la necessità della piena prova della loro consapevolezza e conoscenza circa le altrui condotte criminose(Cass. 13399/2016 e 15639/2016), , e pronunce che trasformano l'obbligo di intervento ovvero l'obbligo di impedire l'evento in obbligo di informarsi su quanto si sta verificando in azienda onde essere in grado di intervenire e porre termine alle altrui condotte criminose.
Secondo quest'ultimo orientamento sarebbe possibile rispondere a titolo di concorso anche quando si sia consapevolmente venuti meno al dovere di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento del proprio mandato (Cassazione 52433/2017).