CONCORSO DEI SINDACI NEL REATO DI BANCAROTTA SOLO CON INDIZI DI PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITA' ILLECITA
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CONCORSO DEI SINDACI NEL REATO DI BANCAROTTA SOLO CON INDIZI DI PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITA' ILLECITA

CONCORSO DEI SINDACI NEL REATO DI BANCAROTTA SOLO CON INDIZI DI PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITA' ILLECITA

27 NOV 2023
La Corte d'appello di Milano, nella sentenza n. 1741/2023, ha sottolineato come, ai fini della configurabilità del concorso dei sindaci nel reato di bancarotta fraudolenta posto in essere dagli amministratori, non sia sufficiente la formale assunzione di una posizione di garanzia, e il mancato esercizio dei doveri di controllo.
Deve, infatti, essere accertata l'esistenza di indizi che rivelino la libera partecipazione dei sindaci all'attività illecita degli amministratori, oppure il nesso causale tra l'omesso esercizio dei poteri controllo e il verificarsi del reato.
Nella specie, in particolare, si è ritenuto che non ci fossero sistematiche e macroscopiche violazioni - quindi segnali incontestabili di distrazioni o dissipazione di beni sociali - che avrebbero imposto l'obbligo di intervento dei sindaci.
A fronte di ciò, i sindaci neppure potevano, alla luce delle concrete caratteristiche dell'attività sociale, essere considerati responsabili per avere adottato un sistema di controllo a campione degli elementi contabili.
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