CONCORDATO PREVENTIVO: SCRIMINATO IL MANCATO VERSAMENTO DELL'IVA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
CONCORDATO PREVENTIVO: SCRIMINATO IL MANCATO VERSAMENTO DELL'IVA

CONCORDATO PREVENTIVO: SCRIMINATO IL MANCATO VERSAMENTO DELL'IVA

20 NOV 2017
La Corte di Cassazione, nella sentenza 17.11.2017 n. 52542, ha stabilito che l’IVA può essere oggetto di pagamento parziale nell’ambito della procedura di concordato preventivo, anche in caso di specifico trattamento di crediti tributari e contributivi.
Ove l’imprenditore si trovi di fronte ad una situazione di dover scegliere tra rispettare l'ordine del giudice di non pagare debiti sorti anteriormente alla proposta di concordato o versare l’IVA, onde evitare le conseguenze penali di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000, va applicata la scriminante di cui all’art. 51 c.p., perchè il mancato versamento (dell’IVA), deriva da un dovere imposto da un ordine dell’autorità giudiziaria in relazione a norme poste a tutela di interessi aventi (anche) rilievo pubblicistico, quanto meno, equivalenti rispetto a quelli  a quelli di carattere tributario.
 
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