CONCORDATO PREVENTIVO: DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DETASSATO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

CONCORDATO PREVENTIVO: DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DETASSATO

12 GEN 2022
Con la risposta a interpello 30.12.2021 n. 887, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla detassazione delle sopravvenienze da rinuncia dei soci ai crediti nell’ambito delle procedure concorsuali e degli istituti a esse assimilati.
Si ricorda che, per le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti emerse nell’am­bi­to, tra l’altro, di un concordato preventivo, l’importo detassato è pari alla parte di soprav­venienza che eccede la somma (art. 88 co. 4-ter del TUIR):
  • delle perdite fiscali correnti o pregresse suscettibili di essere compensate ai sensi dell’art. 84 del TUIR (senza considerare, dunque, il limite dell’80%), comprese quelle trasferite al consolidato fiscale;
  • della deduzione di periodo e dell’eccedenza relativa all’ACE ex art. 1 co. 4 del DL 201/2011 e DM 3.8.2017;
  • degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati di cui all’art. 96 co. 4 del TUIR.
Quanto sopra si applica anche per le operazioni di cui al medesimo art. 88 co. 4-bis del TUIR, a norma del quale la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. Questa disposizione si applica anche nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni. In tale ipotesi, il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa.
Come si determina l’importo detassato
Ove a rinunciare al credito sia un socio della società sottoposta a concordato preventivo, occorre:
  • in via preliminare, determinare la differenza tra il valore nominale e quello fiscale del credito, al fine di definire l’importo imponibile della sopravvenienza ex art. 88 co. 4-bis del TUIR;
  • poi, assoggettare tale ammontare alla disciplina di cui all’art. 88 co. 4-ter del TUIR, al fine di calcolare l’importo detassato, con consumazione delle perdite di periodo e pregresse, nonché degli interessi passivi e dell’ACE.
Conversione del credito in strumenti finanziari similari alle azioni
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’art. 88 co. 4-bis del TUIR si applica anche quando il credito sia convertito non in azioni o partecipazioni, bensì in strumenti finanziari similari alle azioni. Infatti, ad avviso dell’Agenzia, il richiamo operato dal co. 4-ter al co. 4-bis dell’art. 88 del TUIR va interpretato nel senso di ricomprendere tutte le ipotesi di riduzione di debiti nell’ambito di procedure concorsuali, ivi compresi i casi in cui tale riduzione avvenga mediante conversione di crediti in strumenti finanziari che attribuiscano al detentore diritti sul patrimonio societario.
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