CONCORDATO:L'AMMINISTRAZ PUO' OPPORRE IN COMPENSAZIONE SOLO CREDITI SORTI NELLA STESSA EPOCA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
CONCORDATO:L'AMMINISTRAZ PUO' OPPORRE IN COMPENSAZIONE SOLO CREDITI SORTI NELLA STESSA EPOCA

CONCORDATO:L'AMMINISTRAZ PUO' OPPORRE IN COMPENSAZIONE SOLO CREDITI SORTI NELLA STESSA EPOCA

07 LUG 2020
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13467 del 2020 ha affermato che, in materia di concordato preventivo, qualora l’imprenditore chieda il rimborso di un credito IVA che si è formato durante la procedura concorsuale, l’Amministrazione finanziaria può opporre in compensazione solo crediti sorti dopo l’apertura della procedura, e non crediti formati in epoca anteriore, in virtù del principio previsto dagli artt. 56 e 169 del RD 267/42 applicabile anche ai crediti erariali.
Secondo i giudici di legittimità, ciò che rileva, anche in materia tributaria, è che il credito del contribuente e il debito opposto in compensazione dall’amministrazione siano sorti entrambi o prima dell’apertura della procedura, benché il controcredito possa divenire liquido ed esigibile successivamente, non determinando tale circostanza violazione del principio di neutralità dell'imposta, ovvero successivamente all’apertura della procedura e, in quanto tali, siano omogenei. "La ragione per cui la compensazione può essere operata avuto riguardo alla data del sorgere, del credito è data dal fatto che i crediti che sorgono prima della procedura sono entrambi vantati verso l'imprenditore insolvente (e, quindi, possono essere compensati con debiti dello stesso soggetto insolvente), laddove i crediti sorti dopo la procedura sono vantati dalla massa dei creditori e possono essere compensati con debiti della massa (e non dell'imprenditore insolvente). Diversi sono, difatti, i soggetti che vantano crediti nei confronti dell'amministrazione finanziaria, a seconda che il credito insorga prima o dopo l'apertura della procedura.
Questo principio opera integralmente anche per il concordato preventivo, giusto il rinvio recettizio all'art. 56 L. Fall., operato dall'art. 169 L. Fall., che comporta la traslazione della ammissibilità della compensazione dei crediti propria del fallimento al concordato preventivo.



cass.-13467.2020compensaz.crediti.debiti.concordato.pdf 
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