Finalmente possibile la presentazione di una domanda di concordato preventivo liquidatorio portante un pagamento parziale del debito Iva.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea che con la sentenza C 549/14 ha autorizzato un imprenditore in stato di insolvenza alla presentazione di una proposta con stralcio del debito IVA.
La Corte ha però subordinato l'ammissibilità dello stralcio, alla dichiarazione di un esperto che attesti che in caso di fallimento, il debito tributario non riceverebbe un trattamento migliore di quello indicato nella proposta concordataria.
L’innovativa pronuncia della Corte, ha immediata efficacia nel nostro ordinamento e trova il suo fondamento nella neutralità dell’imposta e nei margini di libertà che gli Stati membri hanno a disposizione in materia di riscossione dell’Iva, ma soprattutto non costituisce una rinuncia generale alla riscossione dell’imposta comunitaria.