La Corte di cassazione con la sentenza 20867/2021 ha stabilito che la semplice posizione di controllo o una forma di negligenza non può condurre alla condanna per bancarotta dei sindaci, necessitando altri elementi su cui fondare responsabilità a titolo di concorso nel reato e cioè secondo le parole del supremo collegio «sussiste solo qualora emergano puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l’omissione del potere di controllo (...) esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale per consapevole volontà di agire anche a costo di fare derivare dall’omesso controllo la commissione di illiceità da parte degli amministratori».