La Commissione Tributaria Regionale di Milano con la sentenza n. 4821/7/16 del 21.9.2016 ha stabilito che il raddoppio dei termini per le violazioni penali non deve essere utilizzato in maniera pretestuosa, al fine di evitare la decadenza, sicchè qualora l'accertamento sia stato redatto e notificato anteriormente alla trasmissione della denuncia penale, si verifica un utilizzo arbitrario dello strumento del raddoppio dei termini.