COMUNICAZIONE BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI E FINANZIAMENTI ANNO 2014
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

COMUNICAZIONE BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI E FINANZIAMENTI ANNO 2014

07 OTT 2015
Il prossimo 30 ottobre 2015 scadrà il termine per l’invio telematico delle COMUNICAZIONI inerenti :
-    I BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI  / FAMILIARI
-    I FINANZIAMENTI - CAPITALIZZAZIONI CONCESSI DAI SOCI / FAMILIARI
con riferimento al periodo di imposta 2014  
 
Per quanto concerne L’ OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI ED AI FAMILIARI , i dati  da comunicare si riferiscono ai beni d’impresa (autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili, altri) concessi in godimento senza corrispettivo o per un corrispettivo inferiore al valore di mercato:
-    ai soci o loro familiari
-    ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo
-    ai familiari dell’imprenditore individuale
Il caso è quello di beni di impresa suscettibili di utilizzo “personale” del socio/familiare e non “aziendale”, beni che però, vengono acquistati e “spesati” all’interno del conto economico di impresa, con il conseguente abbattimento della base imponibile ed aggiramento delle norme che determinano il reddito presuntivo della persona fisica (cd. redditometro, previsto dall’art.38 del D.P.R. 600/73, così come modificato dal D.L. 78/2010).
La comunicazione ha quindi la finalità di monitorare e riprendere a tassazione sul socio /familiare il reddito “figurativo” derivante al socio / familiare che utilizza un bene il cui acquisto e mantenimento è sostenuto finanziariamente da un altro soggetto (società / imprenditore individuale) e ciò sia tramite  conseguente connesso obbligo del  socio/familiare di dichiarare nella sua personale dichiarazione dei redditi un “Reddito Diverso” (quadro RL), sia  tramite lo strumento di accertamento sintetico del cd. REDDITOMETRO.
Nello specifico i dati da comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate sono relativi: 
-    alla società / imprenditore individuale proprietari o conduttori del bene e che ne hanno quindi sostenuto           il costo di acquisizione e mantenimento;
-    al socio / familiare che lo utilizza “gratuitamente” o per un corrispettivo inferiore al valore di mercato;
-    al bene oggetto di utilizzo e al valore di mercato di tale utilizzo.
 
Per quanto concerne L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI EFFETTUATI DA SOCI O FAMILIARI, i dati  da comunicare si riferiscono  ai finanziamenti  / capitalizzazioni concessi dal socio alla società o dal familiare dell’imprenditore individuale all’impresa, indipendentemente dalla motivazione sottostante, qualora nell'anno di riferimento l'ammontare complessivo dei versamenti sia pari o superiore a 3.600 euro.
La finalità della predetta comunicazione è quella di rilevare la capacità di spesa del socio / familiare (capacità contributiva), quale informazione utilizzata dall’Agenzia, anche in tal caso, per gli accertamenti da REDDITOMETRO
 
Non devono essere oggetto di comunicazione :
·  i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano        fringe benefit
·  i beni concessi in godimento agli amministratori a prescindere dalla presenza o meno di un fringe benefit
·  i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
·  i beni concessi in godimento al socio o familiare di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA,        rientranti nella categoria “altro”, ossia beni diversi dalle autovetture ed altri veicoli, unità da diporto,                aeromobili ed immobili;
· i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore (vanno comunicati solo quelli ricevuti                 dall’impresa/società);
·  i finanziamenti erogati dall’imprenditore individuale;
·  i finanziamenti alle imprese in contabilità semplificata (o in regime dei minimi, degli ex-minimi,  delle nuove     iniziative produttive), purché non dispongano di conti correnti dedicati alla gestione dell’impresa o di               scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione
·  i finanziamenti erogati dai familiari dei soci;
·  i finanziamenti  / capitalizzazioni derivanti da atto pubblico o scrittura privata autenticata;
·  i beni concessi in godimento a società socie e i finanziamenti erogati da società socie.
 
L’Amministrazione Finanziaria ha precisato che per “familiari” si intendono “il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”.
 
Le sanzioni applicabili sono le seguenti:
· in caso di omessa presentazione della comunicazione di godimento dei beni ai soci  o di presentazione con dati incompleti o non veritieri  la sanzione è pari al 30% della differenza fra il valore di mercato e il corrispettivo annuo previsto per la concessione in godimento del bene ed è solidale fra le parti (socio e società). Qualora, tuttavia, sia stato tassato il reddito diverso in capo al socio, è dovuta, in solido, la sanzione residuale da €.258 a €.2.065
· in caso di omessa presentazione della comunicazione dei finanziamenti da parte dei soci, la sanzione va da un minimo di 206,58 a un massimo di  5.164,97 euro (chiarimento Ag. Entrate del 22/01/2014), ridotta alla metà, in caso di presentazione con dati incompleti o non veritieri (da € 103 a € 2.582).
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