COMPUTO SOGLIA PER APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
14 NOV 2023
Il Tribunale di Lucca l'11.10.2023 (n. 86) ha esaminato il tema del computo della soglia minima di debiti ai fini dell'apertura di una procedura di liquidazione controllata.
L'art. 268 co. 2 del DLgs. 14/2019 consente la presentazione della domanda di apertura di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitatoanche "da un creditore" e in pendenza di procedure esecutive individuali.
Non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro 50.000.
Dal provvedimento sembra evincersi un principio che appare generale, secondo cui il limite minimo o la "soglia" dei debiti scaduti e non pagati il cui raggiungimento appare necessario affinché possa trovare accoglimento la domanda di un creditore volta all'apertura della procedura di liquidazione controllata deve essere riferita non solo all'ammontare del debito maturato nei confronti del creditore procedente, ma anche all'ammontare complessivo dei debiti emersi in esito all'espletata istruttoria.
Affinché la domanda di un creditore possa dirsi ammissibile, non è necessario che lo stesso vanti nei confronti del debitore un credito necessariamente pari o superiore ad euro 50.000; essenziale appare, al contrario, che l'ammontare complessivo di tutti i debiti scaduti e non pagati a carico del debitore convenuto, risultanti dall'istruttoria, superi tale soglia.