COMPRAVENDITA A VALORE VILE TRA PARENTI NON ACCERTABILE
10 DIC 2021
Secondo parte della dottrina, il riferimento alla nozione di corrispettivo induce a ritenere che l'Amministrazione finanziaria non possa contestare la congruità del prezzo di vendita, ancorché "vile", salvo dimostrare che il corrispettivo effettivamente percepito sia diverso (maggiore) da quello dichiarato.
Tuttavia, l'Erario potrebbe comunque attivare un accertamento di tipo analitico-induttivo (art. 38 del DPR 600/73), nel quale l'irrisorietà del prezzo, che assume in sé la valenza di una presunzione semplice, sia corroborata da ulteriori elementi probatori, in grado di delineare un quadro di presunzioni gravi, precise e concordanti.
In ogni caso, si segnala che in base all'art. 5 co. 3 del DLgs. 147/2015 è inibita la contestazione di un maggior corrispettivo fondata sulla (sola) base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro ovvero delle imposte ipotecaria e catastale.