Risposta interpello Agenzia delle Entrate 7.7.2025 n. 178
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello 7.7.2025 n. 178, ha escluso l'applicazione, nell'ambito della composizione negoziata, dell'art. 86 co. 5 del TUIR; pertanto, la plusvalenza (o minusvalenza) realizzata a seguito della cessione dell'azienda resta disciplinata dalle regole ordinarie di determinazione del reddito di impresa.
Le misure premiali di natura fiscale collegate all'attivazione, da parte dell'imprenditore, della composizione negoziata, sono poste al fine di incentivarne l'utilizzo, analogamente a quanto avviene nelle procedure alternative alla liquidazione giudiziale.
Stante il carattere speciale della disposizione di cui all'art. 86 co. 5 del TUIR rispetto alle ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa e l'intento del legislatore di limitare alla composizione negoziata esclusivamente le misure premiali indicate nell'art. 25-bis co. 5 del CCII (che non contempla l'art. 86 co. 5 del TUIR), l'irrilevanza delle plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione dei beni ai creditori prevista dall'art. 86 co. 5 del TUIR non trova applicazione nell'ambito del procedimento di composizione negoziata.