COMPETENZA TERRITORIALE DEI REATI TRIBUTARI
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COMPETENZA TERRITORIALE DEI REATI TRIBUTARI

COMPETENZA TERRITORIALE DEI REATI TRIBUTARI

08 SETT 2016
La Corte di Cassazione sezione penale con la sentenza n. 36538 del 1.9.2016, ha ricordato che l'art. 18 del DLgs. 74/2000 detta criteri specifici per la determinazione della competenza territoriale con effetti di parziale deroga a quelli stabiliti in via generale dall'art. 8 c.p.p.
Secondo la citata disposizione il comma 1 fa salva l'applicabilità della regola contenuta al comma 2, la quale prevede che i reati di cui al Capo 1 del Titolo 2 del DLgs. 74/2000 si considerano consumati nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale.
Per gli altri reati tributari stabilisce che, qualora non sia possibile determinare il giudice competente mediante le ordinarie indicazioni dell'art. 8 c.p.p., si deve fare riferimento al luogo di accertamento, prescrivendo una serie di verifiche da attuare in ordine graduale e successivo:
  1. dapprima deve procedersi all'individuazione del luogo di consumazione del reato secondo le indicazioni specifiche dettate per il contribuente se si tratti di reati compresi nel Titolo 2, Capo 1;
  2. quindi, in tutti i casi verificare se siano utilizzabili i criteri del citato art. 8;
  3. soltanto in via residuale, non potendo ricorrere agli stessi, applicare la regola del luogo di accertamento del reato, intendendosi per tale quello ove siano state condotte le indagini che hanno consentito l'individuazione degli illeciti nella loro materialità ed all'acquisizione dei mezzi di prova.
In sostanza occorre far riferimento al criterio dell'accertamento tributario, quale luogo che incardina la competenza territoriale, secondo l'art. 18 co. 1 del DLgs. 74/2000, ogni qual volta non sia possibile, per indeterminatezza, individuare un diverso luogo di commissione dei reati.
Occorre invece applicare il criterio sussidiario di cui all'art. 18 co. 1 del DLgs. 74/2000, in quanto lo stesso è prevalente per la sua natura speciale rispetto alle regole generali dell'art. 9 c.p.p.
In base a tale disposizione, ove non soccorrano i criteri generali di cui all'art. 8 c.p.p. la competenza va attribuita al giudice del luogo di accertamento del reato.
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