COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE DIMEZZATO SE VIOLA L'OBBLIGO DI REDIGERE IL BILANCIO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE DIMEZZATO SE VIOLA L'OBBLIGO DI REDIGERE IL BILANCIO

COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE DIMEZZATO SE VIOLA L'OBBLIGO DI REDIGERE IL BILANCIO

12 DIC 2019
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 3237/2019 ha stabilito che nell’ipotesi in cui l’amministratore di una società di capitali omette di predisporre il progetto di bilancio, nonché la convocazione dell’assemblea per la sua approvazione e la conseguente pubblicazione dello stesso nel Registro delle imprese, il suo compenso può subire una riduzione del 50%. La riduzione sarebbe giustificata proprio dalla rilevanza di tali obblighi ai quali la legge, a prescindere delle dimensioni dell’impresa, attribuisce primaria importanza fra tutti quelli cui è tenuto l’amministratore. In questo modo, il socio unico della s.r.l., nell’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’ex amministratore per ottenere i compensi pattuiti per lo svolgimento della carica, vedeva accolta la propria eccezione per cui le omissioni evidenziate integravano un inadempimento degli obblighi complessivi dell’amministratore, idoneo a paralizzarne la domanda.
Sottolinea, inoltre, il Tribunale che non vale a esonerare l'amministratore unico dalla responsabilità per tali omissioni, il fatto che al momento dell'accettazione dell'incarico (settembre del 2012) il bilancio relativo all'esercizio precedente doveva già essere approvato dal precedente amministratore, dal momento che "è un dato di fatto che ciò non era avvenuto e che ogni amministratore che si succede nella carica concorre nell'omissione altrui se non provvede sollecitamente a colmare la lacuna riscontrata".
Era dunque specifico obbligo di quest'ultimo ricostruire la contabilità sociale e redigere i bilanci mancanti, oltre che aver cura di convocare l'assemblea dei soci e far risultare le decisioni del socio unico con riguardo a tutti i bilanci, non potendo in alcun modo giustificare la grave negligenza dell'amministratore la circostanza che i progetti di bilancio fossero stati redatti dalla commercialista della società e comunicati a colui al quale la stessa è riconducibile, dal momento tale prassi non tutela in alcun modi i terzi interessati alla pubblicazione dei bilanci.


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