SANZIONI COMMERCIALISTI
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COMMERCIALISTI: UN RESPIRO DI SOLLIEVO PER LE SANZIONI DA TRASMISSIONE TELEMATICA

COMMERCIALISTI: UN RESPIRO DI SOLLIEVO PER LE SANZIONI DA TRASMISSIONE TELEMATICA

24 MAR 2017
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 7661 depositata il 24.03.2017 ha confermato il suo orientamento circa le sanzioni comminabili al professionista che trasmette telematicamente ed in ritardo una pluralità di dichiarazioni dei redditi, precisando che in tale fattispecie non debba applicarsi la disciplina generale delle sanzioni amministrative ma quella prevista per le sanzioni tributarie e segnatamente l’art. 12 del DLgs. 472/1997, che punisce con la sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione, nella fattispecie pari a euro 1.032,00 e cioè pari al doppio del minimo previsto dall’articolo 7-bis del DLgs. 241/1997.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 52 del 27 settembre 2007, aveva sostenuto che l’unica forma di cumulo giuridico applicabile alla citata violazione sarebbe stata quella disciplinata dall’art. 8 della L. 689/81.
La Cassazione, ha però rimarcato che per le sanzioni in oggetto può trovare applicazione il solo art. 12 del D.Lgs. 472/1997, facendo così "respirare" il professionista che aveva trasmesso, con un ritardo di pochi giorni, le decine di dichiarazioni oggetto della trasmissione. 
Il commento della sentenza ci serve da spunto per ricordarvi che se il ritardo nella trasmissione telematica è contenuto nei 30 giorni, la sanzione è dimezzata e cioè va da 258 euro a 2.582 euro (art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97) e che il ravvedimento operoso è applicabile solo entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla scadenza, ex art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97 che per l’appunto prevede una riduzione della sanzione pari a 1/10 del minimo.
 
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