110%: COME SI CALCOLA IL BONUS FISCALE NEI DIVERSI CASI AFFRONTATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
110%: COME SI CALCOLA IL BONUS FISCALE NEI DIVERSI CASI AFFRONTATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

110%: COME SI CALCOLA IL BONUS FISCALE NEI DIVERSI CASI AFFRONTATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

06 FEB 2021
Il moltiplicarsi dei documenti di prassi dell’amministrazione finanziaria impone ai professionisti interessati dalle diverse agevolazioni fiscali, un costante aggiornamento, necessario per affrontare in tranquillità le diverse e complicate questioni e per determinare il “bonus” e cioè il tetto massimo delle spese agevolabili, in relazione alle diverse condizioni soggettive ed oggettive dei beneficiari.
Con questo intervento proviamo a riassumere le diverse modalità di calcolo dell'agevolazione spettante (come si calcola il bonus fiscale o il superbonus maggiorato al 110%), in funzione  delle casistiche risolte dall’amministrazione finanziaria:
  1. Cominciamo con le abitazioni singole, qui il “bonus” (tetto massimo di spesa agevolabile) è sempre unico anche se l’abitazione (monofamiliare) ha una o più pertinenze accatastate separatamente (risposte 62/2019 e 419/2020). In presenza di un intervento edilizio di ristrutturazione (demolizione e successiva ricostruzione) su di una casa di campagna, con edificio destinato ad abitazione (es. A/2) e di un altro fabbricato per funzioni produttive connesse alle attività agricole (D/10), la spesa massima ammissibile al SUPERBONUS andrà calcolata solo sulle due unità immobiliari presenti a inizio lavori (il D/10 non è una pertinenza, ma un’unità non abitativa destinata a essere trasformata con cambio di destinazione d’uso), prescindendo dal numero delle unità immobiliari risultanti dopo il fine lavori, (circolare agenzia delle entrate 30/E/2020 paragrafo 4.4.6, ove è stato chiarito che ci si deve sempre riferire alla situazione esistente all’inizio dei lavori;
  2. In presenza di una casa bifamiliare composta da due unità abitative, con tetto e impianti in comune, sia nel caso in cui l’edificio sia posseduto da un unico soggetto, che nel caso in cui l’edificio sia posseduto da due soggetti, il “bonus” (tetto massimo di spesa agevolabile) va moltiplicato per due, (es. termo-cappotto agevolato= 80.000,00 euro e cioè 40.000,00 per due);
  3. In presenza di un mini-condominio, anche con edificio di un unico proprietario, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021 (art. 119 comma 9 lett. b,), l’intervento risulta agevolabile e il tetto del bonus va computato aggiungendo agli immobili le pertinenze, purché siano ubicate nel medesimo corpo di fabbrica. In tal caso, se si interviene sull’impianto ai fini dell’ECO-BONUS (es. cappotto, caldaia, …), il tetto massimo va computato moltiplicando il numero delle unità immobiliari e (appartamenti + garage) anche se non riscaldati (garage);
  4. Per quanto concerne invece gli interventi edilizi su condomini,  l’agenzia delle entrate con la circolare 30/E/2020, ha chiarito che in relazione alle spese sostenute per su parti comuni condominiali, il calcolo della spesa massima agevolabile deve essere effettuato computando tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio, comprese le pertinenze, anche se non riscaldate (paragrafo 4.4.5 della circolare 30/E/2020), purché ubicate nel medesimo fabbricato, questione già chiarita a “Telefisco” del 27 ottobre 2020. Ricordiamo però che rimangono escluse dal computo del bonus solo le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati (paragrafo 4.4.4 della circolare 30/E/2020), che al computo della spesa massima ammissibile partecipano anche “… le unità immobiliari di categoria A/1 presenti nell’edificio” che ordinariamente non possono beneficiare del bonus e che in caso di interventi sulle parti comuni di edifici in condominio nei quali la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio è superiore al 50 per cento, vanno conteggiate anche le unità immobiliari non residenziali, come uffici, studi, negozi, (paragrafo 2 circolare 24/E/2020).
 
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