COME REGOLARIZZARE I TRUST NELLA VOLUNTARY DISCLOSURE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
COME REGOLARIZZARE I TRUST NELLA VOLUNTARY DISCLOSURE

COME REGOLARIZZARE I TRUST NELLA VOLUNTARY DISCLOSURE

06 GIU 2015
             COME REGOLARIZZARE I TRUST NELLA VOLUNTARY DISCLOSURE

Secondo la Convenzione dell’Aja il trust è costituito dall'insieme dei rapporti giuridici istituiti da una persona, il settlor, mediante atto tra vivi o mortis causa, sotto la gestione di un trustee e  nell'interesse di uno o più beneficiari o per un fine specifico. Il protector è invece una figura eventuale, chiamata a vigilare sull'attività del trustee. Il trust è soggetto autonomo di diritti e di obblighi ed è gestito da una o più persone fisiche o da una persona giuridica. Il disponente (settlor), trasferisce insomma taluni beni o diritti a favore del trustee, il quale li amministra, con i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, nell'interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito, una sorta di sdoppiamento della proprietà, l'una ai fini dell'amministrazione, in capo al trustee e l'altra ai fini del godimento, in capo al beneficiario. Il principale effetto del trust, è quello segregativo del patrimonio, che lo rende indifferente alle vicende che possano interessare il disponente, o il trustee. I beni segregati, escono quindi dal patrimonio del disponente ed entrano nel patrimonio del trustee, andando a costituire un patrimonio separato, distinto dai restanti beni personali di quest'ultimo e insensibile alle vicende personali del trustee.

LA FISCALITA’DEL TRUST
Secondo la visione dell’amministrazione finanziaria oltre ai trust (interni) sono individuabili tre tipologie di trust (esteri):
Ø  i trust interposti;
Ø  i trust esteri (veri);
Ø  i trust esterovestiti.
Ovviamente tutte le tipologie di trust esteri possono essere oggetto di regolarizzazione in funzione della detenzione di attività finanziarie all’estero o in relazione alla presunta residenza fiscale e quindi tutti possono rilevare ai fini della voluntary disclosure (VD).
Inoltre essi sono ovviamente soggetti alle regole del monitoraggio fiscale.
Trust interposti. Qualora il trust sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust, lo stesso deve essere considerato come meramente interposto ed il patrimonio oltre che i redditi da questo prodotti, devono essere attribuiti ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità.
Trust esteri (veri). La legittimità tributaria di un trust, viene riconosciuta in presenza di peculiari condizioni e segnatamente in presenza di:
1.    Reale ed irrevocabile spossessamento dei beni conferiti in trust;
2.    Piena discrezionalità del Trustee nell'amministrazione dei beni in trust;
3.    Gestione effettiva del patrimonio nel luogo di costituzione del trust.
In presenza di tali requisiti, il trust si può considerare “vero” con la conseguenza fiscale che i trust non residenti sono soggetti ad imposizione in Italia soltanto per la parte di redditi prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 23 del Tuir, senza necessità di adempiere agli obblighi dichiarativi e tributari italiani per i beni detenuti all'estero, ma comunque soggetti al monitoraggio fiscale (RW) per gli eventuali beneficiari individuati.
Trust esterovestiti. Sono tali i trust che presentano tutte le caratteristiche dei trust “VERI” ad eccezione del requisito della residenza fiscale. Sono insomma formalmente residenti all'estero, ma di fatto fiscalmente residenti in Italia. In tal caso tutti i redditi del trust (estero) di fatto fiscalmente residente in Italia e ovunque prodotti, sono imponibili in Italia, secondo il noto principio di tassazione del reddito prodotto su base mondiale, con conseguente necessità di adempiere agli obblighi dichiarativi ed impositivi italiani. Per sanare tale situazione, i trustee di trust esterovestiti, dovrebbero attivarsi con la procedura di VD internazionale, stante il fatto che il trust è stato incluso fra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e, in quanto tale, è soggetto alle ordinarie regole di residenza previste per i soggetti Ires. Infatti, il trust si considera fiscalmente residente in Italia al verificarsi, di almeno una delle condizioni stabilite dall'art.73 comma 3,  del Tuir, per la maggior parte del periodo di imposta e cioè allorquando:
1.    La sede legale sia nel territorio dello Stato;
2.    La sede dell'amministrazione sia nel territorio dello Stato;
3.    L’oggetto principale dell'attività sia svolta nel territorio dello Stato.
LA SEDE LEGALE. In assenza di una sede operativa e salvo prova contraria, la sede dell'amministrazione coincide con il domicilio fiscale del trustee.
L'OGGETTO PRINCIPALE. Se l'oggetto del trust è riconducibile ad un patrimonio immobiliare situato interamente in Italia, la residenza del trust è l’Italia, se invece i beni immobili sono situati in Stati diversi occorre riferirsi al criterio della prevalenza.
Nel caso invece si tratti di patrimoni mobiliari o misti ci si dovrà riferire al luogo ove l'oggetto viene esercitato concretamente.
Si considerano in ogni caso residenti in Italia, i trust istituiti in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni, nei quali:
A.   almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;
B.   successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente trasferisca a favore del trust la proprietà di un bene immobile o di diritti reali immobiliari ovvero costituisca a favore del trust dei vincoli di destinazione sugli stessi beni e diritti. In tal caso, è proprio l'ubicazione degli immobili che crea il collegamento territoriale e giustifica la residenza in Italia.
Il reddito imponibile dei trust considerati fiscalmente residenti in Italia, è determinato ai sensi dell'art. 143 del Tuir, dalla sommatoria dei redditi fondiari (ovunque prodotti), di capitale e diversi determinati secondo le regole di ciascuna categoria e con l’esclusione di quelli esenti dall'imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Come detto, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E/2013 ha chiarito che i trust opachi e trasparenti, residenti in Italia, sono compresi tra i soggetti che, in linea di principio, devono adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria da essi detenute, obbligando il beneficiario del trust estero, che non è titolare effettivo, ad indicare nel quadro RW, il valore della quota di patrimonio del trust ad esso riferibile. Alla luce delle suindicate informazioni vi potranno essere beneficiari di trusts esteri tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale non quali titolari effettivi ex art. 4 comma 1, secondo periodo, D.L. 167/1990, ma quali soggetti residenti che detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria ai sensi del primo periodo del precitato art. 4.

LA COLLABORAZIONE VOLONTARIA
Alla luce di quanto sopra avremo che i trust esteri “ritenibili” residenti in Italia potranno regolarizzare la loro posizione in funzione:
A.   delle attività estere e degli investimenti esteri non dichiarati nel quadro RW e dei relativi redditi di fonte estera;
B.   dei redditi di fonte italiana non dichiarati in Italia.
Ai fini di una corretta valutazione occorre quindi considerare:
1.    il Paese in cui sono e sono state detenute le attività estere, (black list);
2.    l'anno a partire dal quale tali attività finanziarie sono state costituite e sono attualmente detenute e la modalità con cui si è creata la provvista;
3.    la tipologia ed i redditi prodotti nei periodi d'imposta regolarizzabili.
4.    il carico sanzionatorio e le riduzioni applicabili in funzione del luogo (Paesi black list o meno) e del tempo di detenzione.
In relazione alla tipologia di attività finanziarie detenute all’estero dovremo verificare poi:
  1. la base imponibile ai fini del quadro RW (sino al 2012, generalmente il costo storico documentato; per il 2013, il valore determinato ai fini Ivie per gli immobili o Ivafe per le attività finanziarie, ovvero il costo d'acquisto o il valore di mercato per le altre attività patrimoniali);
  2. le modalità di determinazione e tassazione dei redditi sia nell'anno di creazione della provvista che nei successivi.
Ricordiamo infatti che i trust opachi residenti sono soggetti ad Ires e determinano il reddito al pari degli enti non commerciali residenti e, quindi, in conformità a quanto previsto dall'art. 143 del Tuir e cioè in relazione alla sommatoria dei redditi fondiari (ovunque prodotti), di capitale e diversi determinati secondo le regole di ciascuna categoria e con l’esclusione di quelli esenti dall'imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.[1]
Quindi al fine di determinare il costo per l’adesione alla V.D. dovremo tener conto:
  • delle sanzioni relative alle violazioni del quadro RW, ridotte ad ½ del minimo edittale (quindi, ½ del 3% o del 5%/6%), a seconda che  
a.    le attività siano trasferite in Italia o Stati Ue o See che consentono lo scambio effettivo di informazioni inclusi nella white list;
b.    le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o siano ivi detenute;
c.    se le attività non siano trasferite in Italia o in un Paese Ue o See incluso nella white list, il contribuente rilasci all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un'autorizzazione a comunicare alle autorità finanziarie italiane tutti i dati relativi alle attività medesime, controfirmata dall'intermediario stesso (aspetto da non sottovalutare e da verificare alla luce delle disposizioni legislative locali), autorizzazione da allegare all'istanza di disclosure;
ridotte ad ¼ del minimo edittale (quindi, 1/4 del 3% o del 5%/6%) nei casi diversi dai precedenti; e, in ogni caso, sono ulteriormente ridotte ad 1/3 della somma indicata nell'atto al momento della relativa definizione. E' comunque necessario procedere al confronto previsto dall'art. 16, comma 3, D.Lgs. 472/1997, tra tale importo e il minore tra il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi e il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate secondo quanto previsto dalla norma sulla V.D.;
  • delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi, addizionali comunali e regionali, IVA e ritenute:
pari al minimo edittale (per i redditi, 100% - 200%, maggiorato di 1/3 per redditi prodotti all'estero ovvero 120%-240%, maggiorato di 1/3 per i redditi prodotti all'estero in caso di omissione della dichiarazione e salvo il raddoppio previsto dal 2008 per le attività in Paesi black list; per l'IVA, 100% o 120% in caso di omessa dichiarazione), ridotto di ¼; e, in ogni caso,
ulteriormente ridotte a 1/6 del minimo qualora il contribuente aderisca all'invito a comparire ovvero a 1/3 in caso di accertamento con adesione.
Sulle tutte le maggiori imposte sono dovuti gli interessi di mora.


 
 


[1] Alcuni redditi di natura finanziaria sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, quali i titoli soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, ove gli interessi, premi ed altri frutti relativi a detti titoli sono sottoposti ad imposizione sostitutiva. Sono altresì assoggettati a ritenuta d'imposta i redditi delle obbligazioni e titoli similari indicati nell'art. 26, comma 1, D.P.R. 600/1973. Inoltre, alcuni redditi diversi di natura finanziaria e segnatamente quelli indicati nell'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del Tuir, sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi.

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