...ciò che si intende ribadire, è che riteniamo ancora possibile, pur in assenza di una specifica disposizione normativa, concludere, per l’applicazione della sanzione fissa di 258,00 euro e ciò per via di ragioni di ordine giuridico sistematico meglio descritte infra. Da tale possibilità, della “tardiva” sanatoria delle violazioni commesse, effettuata entro i termini di decadenza dell’accertamento del periodo di imposta e prima dell’avvio dei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, consegue la non applicazione della misura della confisca e la non applicazione delle sanzioni in caso di omissione della sezione III del quadro RW, allorquando i trasferimenti fossero stati effettuati con l’intervento di intermediari residenti.