COLLEZIONISTA D'ARTE: QUANDO LA VENDITA DELLE OPERE NON E' ATTIVITA' D'IMPRESA
04 DIC 2018
La Ctr del Piemonte con sentenza n. 1423 del 2018 annulla gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate intendeva recuperare a tassazione la somma di € 60 mila euro, ricavata da un contribuente dalla vendita di opere d’arte di sua proprietà negli anni 2010 e 2011, opere che erano state acquistate in quarant'anni di vita. In sostanza l’Ufficio qualificava le cessioni poste in essere alla stregua dell'esercizio di attività commerciale, in quanto sarebbero state caratterizzate dai requisiti di abitualità e professionalità. La Ctp accoglieva il ricorso del contribuente e l’Ufficio presentava appello facendo leva sul combinato disposto degli artt. 55 del Tuir e 4 del dpr n. 633/72 che, a suo dire, supporterebbero la tesi secondo cui l’acquisto e la rivendita di opere d’arte integrano, di per sé, gli estremi dell’attività d’impresa, senza la necessità di dimostrare che tale attività si fosse svolta con la predisposizione di un’organizzazione commerciale. Solo, dunque, gli atti isolati di produzione di beni o commercio esulerebbero dall’attività di impresa. Insomma secondo l’Agenzia il fatto che il contribuente avesse ricavato dalle numerose cessioni di opere d’arte (anche negli anni precedenti) l’ingente somma di € 628.800,00, la sua elevata competenza in materia, la frequentazione di mostre e gallerie d’arte dimostravano la ricorrenza delle principali caratteristiche di dello svolgimento dell’attività imprenditoriale – continuità, abitualità e professionalità-. Secondo la Ctr, tali circostanze invece, non sono idonee a dimostrare la sussistenza nel caso esaminato dello svolgimento di un’attività economica organizzata finalizzata alla produzione e/o scambio di beni e servizi. La Commissione rileva correttamente che “un conto èla dismissione di opere d’arte, avvenuta in modo massiccio molto tempo dopo le relative acquisizioni, da parte del collezionista proprietario, altra cosa è lo svolgimento di un’attività imprenditoriale nell’ambito della compravendita di opere d’arte. La dismissione di un patrimonio artistico di proprietà di un collezionista non è sottoponibile a tassazione a differenza dei proventi dell’attività d’impresa”. Nel caso di specie l’Ufficio non aveva prodotto elementi distintivi idonei a collocare abitualità e professionalità nel preteso ambito commerciale, mentre il contribuente aveva dimostrato che la sua professionalità era stata dispiegata solo in ambito culturale, che gli acquisti erano avvenuti nel corso di un quarantennio e che le vendite erano state effettuate nell’ottica della dismissione del proprio patrimonio. La Ctr garantisce, dunque, la libertà del contribuente di dedicare tempo alla creazione e al mantenimento della propria collezione nonché di accumulare esperienza e cultura in materia artistica, senza che ciò integri la ripetizione di atti di commercio.