CLASSIFICAZIONE DOGANALE: QUANDO IL BENE RIENTRA NELLA NOZIONE DI "PARTE"
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
CLASSIFICAZIONE DOGANALE: QUANDO IL BENE RIENTRA NELLA NOZIONE DI

CLASSIFICAZIONE DOGANALE: QUANDO IL BENE RIENTRA NELLA NOZIONE DI "PARTE"

15 MAR 2023
La CGU si è pronunciata nella causa C-725/2021 in materia di classificazione doganale di «parti di sedili per autoveicoli» di cui alla voce 94019080 della nomenclatura combinata. In sostanza, una società Slovena aveva dichiarato, sotto la sottovoce 9401 90 80 della NC, le merci “rete per la realizzazione di tasche” e “protezione del sedile”, qualificandole come parti di sedili per autoveicoli, ai fini della loro immissione in libera pratica. L’autorità tributaria di primo grado riteneva che tali merci non dovessero essere classificate nella citata sottovoce in quanto non potevano essere considerate come parti di sedili per autoveicoli ma dovevano essere classificate come accessori. Ingiungeva così alla società di pagare i dazi doganali per un importo di € 298.810,00.
La questione pregiudiziale era, dunque, volta a comprendere, se la voce 9401 della NC devesse essere interpretata nel senso che la nozione di «parti» di un sedile di un autoveicolo possa comprendere merci che non sono indispensabili affinché tale sedile possa svolgere la sua funzione. Sul punto la Corte di Giustizia se è espressa affermando che “la nozione di «parti» implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento queste ultime sono indispensabili… Per poter qualificare un articolo come «parte» non basta dimostrare che senza tale articolo il bene non è in grado di rispondere ai bisogni cui è destinato. Occorre altresì dimostrare che il funzionamento del bene è condizionato a detto articolo”.
Quindi, secondo i Giudici europei, le merci in questione, ovvero, la protezione del sedile e la rete per la realizzazione di tasche per i sedili degli autoveicoli, non hanno una funzione strutturale senza la quale il sedile non potrebbe svolgere la sua funzione essenziale e principale e, dunque, non potevano essere classificati nella sottovoce 9401 90 80 della NC.


cgu-dazi.classificazionemerci.particomuni.pdf
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