CIVILTA' GIURIDICA: PER LA LEGA ED IL M5S OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO SEMPRE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

CIVILTA' GIURIDICA: PER LA LEGA ED IL M5S OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO SEMPRE

23 SETT 2018

Cari amici e colleghi dopo tante battaglie portate avanti da questo portale e nelle aule di giustizia, finalmente arriva in parlamento una proposta che definire rivoluzionaria sarebbe un eufemismo.
La Lega ed il Movimento 5 Stelle dicono basta agli atti del Fisco sprovvisti del necessario contraddittorio.
Finalmente un pò di civiltà giuridica e basta con quei vecchi metodi da "Marchese del Grillo", la norma, inserita nel ddl di semplificazioni all’esame del Parlamento prescrive l’obbligo dell’invito al contraddittorio preventivo.
Invero la recente giurisprudenza, si era già orientata nell'annullare gli atti emessi senza contraddittorio preventivo. tra le altre ricordiamo la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite, n. 19667/14, che ha previsto che incombe sull’amministrazione finanziaria un generale obbligo di attivare sempre il contraddittorio preventivo rispetto all’adozione di un provvedimento che possa incidere negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente, o ancora l'ordinanza della stessa Corte n. 24386/2017,  che ha previsto che «per i tributi cosiddetti “armonizzati” (Iva)… la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso… l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e l’opposizione di dette ragioni… si riveli non puramente pretestuosa» (Cassazione, sezioni Unite, 24823/15).
Invero anche la giurisprudenza di merito si è orientata in tal senso e tra le tante ricordiamo la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sentenza 48/02/2018, va estesa l’applicazione del confronto preventivo tra ufficio e contribuente prima dell’emissione dell’atto di accertamento, tutela che va riconosciuta anche per le imposte dirette e i controlli “a tavolino”, quella della Commissione tributaria provinciale di Potenza, n. 731/01/16, che ha stabilito che deve essere annullato l’accertamento, in cui l’ufficio non ha attivato il contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale, sentenza confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale della Basilicata n.  183/1/2018. 
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione n. 9, sentenza 2506/2018, ha stabilito che gli atti emessi dal Fisco senza contraddittorio preventivo vanno annullati. I giudici milanesi hanno così rilevato che l’esistenza di “un obbligo generalizzato in capo all’ufficio di consegnare il processo verbale di constatazione al contribuente prima di notificargli un atto impositivo anche nei casi di cosiddetto accertamento a tavolino…” (Ctr Lombardia n. 5538/2016)». 
Concludo ricordandovi che la Cassazione, con l'ordinanza 17210 del 2 luglio 2018, ha stabilito l'illegittimità dell’accertamento che non ha valutato le memorie difensive al Pvc ex articolo 12, comma 7, della legge 212/2000, precisando che la nullità dell’accertamento consegue alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge, oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie, nonché al mancato obbligo di (almeno) valutare le osservazioni del contribuente, pur senza esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo.

camera-dei-deputati-atto-1074.pdf

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