La Corte di Cassazione con la ordinanza 15865 del 15 giugno 2018, ha stabilito che non vanno considerati compiuti nell’esercizio dell’attività commerciale, e quindi sono non imponibili, solo le prestazioni e i servizi che realizzano le finalità istituzionali, senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
Il circolo pesarese, anche se effettuata e riservata solo agli associati, non presentava finalità conformi a quella istituzionale del circolo culturale ed era quindi da considerarsi attività commerciale e, quindi, imponibile.
I giudici di legittimità hanno così precisato che per fruire dell’agevolazione in base agli articoli 4 del Dpr 633/1972 e 111 del Tuir è necessario il concorso di due circostanze, e cioè che l’attività svolta:
a) non sia qualificabile come commerciale, per la sua affinità e strumentalità con i fini istituzionali di associazioni culturali (Cassazione, 21406/2012);
b) abbia come beneficiari solo i soci.