CI VUOLE LA DELEGA DEL DIRETTORE ANCHE PER L'APPELLO
21 APR 2017
La Commissione tributaria regionale di Milano (sezione decima) con la sentenza n. 348/2017 depositata il 03.02.2017, ha stabilito che anche per l'appello, in caso di contestazione da parte del contribuente, dovrà essere prodotta la delega del direttore portante i poteri sostitutivi del delegato.
Il ricorrente si era infatti opposto facendo rilevare un errore temporale sulla delega di firma del direttore provinciale al funzionario che aveva sottoscritto l'appello e ne aveva chiesto l'annullamento.
Ricordiamo infatti che secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione n. 14942/13 ogni atto avente rilevanza esterna deve essere sottoscritto dal capo dell'Ufficio emittente poichè «la mera appartenenza all'Ufficio finanziario non abilita il funzionario alla sottoscrizione di un atto a rilevanza esterna, in quanto il solo soggetto istituzionalmente competente a sottoscriverlo è il capo Ufficio» e tale onere incombe sull'ente impositore che deve provare il possesso dei requisiti indicati dalla legge ed il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o l'esistenza di una valida delega rilasciata dal direttore.